Condizioni generali di contratto

 Stato 07.02.2023

1. Generale

1.1  Le presenti condizioni generali di contratto di Villiger Entsorgungssysteme AG, Villiger public systems gmbh e Villiger Entsorgungssysteme GmbH (di seguito denominata fornitore) sono accettate come parte integrante del contratto con ogni ordine, indipendentemente dalla forma in cui viene effettuato. Le disposizioni che si discostano dalle Condizioni Generali sono valide solo se sono state confermate per iscritto dal fornitore.

1.2  Salvo diversa indicazione nell'offerta, le offerte hanno un periodo di validità di tre mesi.

1.3  Le offerte si basano sulle condizioni generali specificate nel bando di gara e sulle specifiche tecniche contenute nel capitolato d'oneri. Se vengono richieste modifiche successive alla progettazione, è possibile effettuare un adeguamento del prezzo.

1.4  Un contratto tra il fornitore e l'acquirente è concluso solo quando la conferma d'ordine scritta del fornitore, legalmente firmata dall'acquirente, viene ricevuta nuovamente dal fornitore.

1.5  Le informazioni contenute in opuscoli, cataloghi e documenti tecnici non sono vincolanti per il fornitore. Tutto il resto vale solo se il fornitore ha espressamente precisato informazioni per iscritto nella conferma d'ordine. Tutti i diritti su tutti i documenti consegnati (documenti tecnici, piani, ecc.) rimangono di proprietà della rispettiva parte contraente e rimangono la sua proprietà intellettuale. Questi documenti possono essere resi accessibili o portati a conoscenza di terzi solo previa autorizzazione scritta.

1.6  Si applicano i termini di consegna indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine; se non sono specificate condizioni diverse, si applicano le condizioni definite nelle presenti Condizioni Generali. Gli accordi che si discostano dagli accordi contenuti nella conferma d'ordine o nelle Condizioni Generali richiedono l'espressa conferma scritta del fornitore per essere validi.

2. Ambito delle consegne e dei servizi

2.1  L'entità della fornitura e i servizi dovuti dal fornitore sono elencati in modo esaustivo nella conferma d'ordine e, se esplicitamente indicato nella conferma d'ordine in eventuali allegati. In ogni caso, il fornitore è autorizzato a modificare unilateralmente l'entità della fornitura e dei servizi dovuti, nella misura in cui ciò comporti una prestazione complessiva invariata o migliorata e non comporti un aumento del prezzo.

2.2  Le consegne scaglionate devono essere segnalate al fornitore in tempo utile. Si riserva il diritto di addebitare spese aggiuntive per la gestione.

2.3  Disposizioni relative ai dispositivi di protezione nel luogo di destinazione: il cliente deve informare in fase d’ordine per iscritto al fornitore di tutte le disposizioni di legge e normative pertinenti (in particolare in materia di misure di protezione, prevenzione degli incidenti, norme di protezione ambientale, ecc.) che devono essere osservate in relazione ai servizi nell'ambito della fornitura, del montaggio, del funzionamento e della manutenzione dei sistemi ordinati. L'ottenimento di eventuali permessi e qualsiasi accettazione ufficiale è di esclusiva responsabilità del cliente.

2.4  Imballaggio: L'imballaggio - come tutte le altre spese accessorie sostenute - deve essere fatturato separatamente dal fornitore al cliente. Se l'imballaggio è stato espressamente designato dal fornitore come di sua proprietà, deve essere restituito dall'acquirente al luogo di partenza a proprie spese. A meno che l'imballaggio non sia stato espressamente designato come di proprietà del Fornitore, non potrà essere ritirato dal Fornitore e dovrà essere smaltito dall'Acquirente a proprie spese.

3. Termine di consegna

3.1  Il termine di consegna è concordato nell'ordine separato.

3.2  Il termine di consegna inizia quando le seguenti condizioni sono tutte soddisfatte:

  • Arrivo al fornitore della conferma d'ordine legalmente firmata e corretta, nonché dei disegni di produzione.
  • Esistenza di tutti i permessi ufficiali necessari per la consegna e la fornitura di servizi, come importazione, esportazione, transito, pagamento, costruzione e altri permessi.
  • Ricezione dei pagamenti concordati contrattualmente dal fornitore.
  • Fornitura di tutte le altre garanzie concordate contrattualmente
  • Adeguamento dei principali punti tecnici.

3.3  Il rispetto del termine di consegna presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali del cliente. Il termine di consegna si considera rispettato se la notifica di disponibilità per la spedizione è stata inviata all'acquirente entro la scadenza del termine. Le richieste di risarcimento danni dovute a ritardate consegne non possono essere fatte valere senza previo accordo scritto con la piena partecipazione del fornitore.

4. Spedizione, trasporto e assicurazione

4.1  Le richieste particolari relative alla spedizione, al trasporto e all'assicurazione devono essere notificate per iscritto al fornitore in tempo utile. Se il cliente desidera una consegna scaglionata, i costi di trasporto aggiuntivi possono essere fatturati in aggiunta.

4.2  I reclami relativi alla spedizione o al trasporto devono essere indirizzati dal cliente all'ultimo vettore e al fornitore immediatamente dopo aver ricevuto le consegne o i documenti di trasporto.

4.3  La stipula di qualsiasi assicurazione contro danni di qualsiasi tipo è a carico del cliente.

5. Prezzi e costi aggiuntivi

5.1  Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti in la valuta specificata, franco fabbrica, senza imballaggio. Salvo diversa indicazione esplicita nella conferma d'ordine da parte del fornitore, tutti i costi accessori come imballaggio, spese di trasporto e assicurazione, esportazione, transito, importazione e altre spese di approvazione o certificazione, in particolare HVF, pedaggi, ecc., nonché tutti i tipi di tasse, dazi, dazi doganali, ecc. in relazione alla consegna sono anche / aggiuntivi a carico del cliente. Qualora il fornitore sia obbligato a pagare in anticipo i suddetti costi a causa della sua funzione di fornitore, le spese sostenute saranno rimborsate integralmente al fornitore dietro adeguata prova. Gli accordi divergenti richiedono l'espressa conferma scritta del fornitore per essere validi.

5.2  Le modifiche all'ordine normalmente comportano un adeguamento del prezzo. Ci riserviamo inoltre il diritto di adeguare i prezzi a causa di circostanze impreviste.

5.3  In caso di suddivisione in lotti, il fornitore si riserva il diritto di adeguare la posizione/prezzi unitari.

5.4  Il lavoro notturno, sabato e domenica ordinato verrà addebitato in base alle tariffe ufficiali del fornitore.

6. Condizioni di pagamento

6.1  I pagamenti devono essere effettuati dal cliente presso il domicilio del fornitore senza alcuna detrazione. Se non diversamente concordato espressamente per iscritto, si applicano le seguenti condizioni di pagamento:

  • Acconto di un terzo del prezzo totale secondo la conferma d'ordine / offerta legalmente firmata entro 10 giorni dal ricevimento della conferma d'ordine da parte del cliente
  • Pagamento di un ulteriore terzo al momento della disponibilità per la spedizione
  • Pagamento finale dopo l'accettazione, ma non oltre 30 giorni dalla consegna dell'ordine.

6.2  Il fornitore si riserva il diritto di richiedere un pagamento parziale superiore al primo terzo in caso di fornitura di grandi dimensioni (prezzo totale secondo la conferma d'ordine/offerta firmata legalmente superiore a CHF 150'000.00).

6.3  Il cliente rinuncia espressamente al diritto di effettuare una trattenuta del pagamento nel caso in cui la consegna / servizio, per qualsiasi motivo, non gli arrivi in conformità con il contratto.

6.4  Il pagamento si considera effettuato quando l'importo concordato nella valuta specificata è liberamente disponibile per il fornitore presso il suo domicilio. Se è stato concordato il pagamento tramite cambiale o lettera di credito, tutti i costi relativi alla transazione di cambiale, come in particolare lo sconto sulla bolletta, l'imposta sulle bollette e le spese di riscossione, sono a carico del cliente.

6.5  I termini di pagamento concordati ai sensi della presente clausola (clausola 5) devono essere rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in servizio o l'accettazione della consegna o dei servizi sono ritardati o resi impossibili per motivi non imputabili al fornitore, o se mancano parti insignificanti della consegna o si rivelano necessari servizi supplementari, che non rendono impossibile l'uso della fornitura.

7. Proprietà

7.1  Fino al ricevimento dei pagamenti completi concordati contrattualmente, il fornitore rimane l'unico proprietario dell'intero ambito della fornitura. Il cliente è tenuto a collaborare alle misure necessarie per proteggere la proprietà del fornitore. Con la conclusione del contratto, l'acquirente autorizza in particolare il fornitore, a spese dell'acquirente, a iscrivere o riservare la riserva di proprietà nel corrispondente registro pubblico, libro o simili in conformità con le disposizioni di legge specifiche del paese e ad adempiere a tutte le formalità al riguardo.

7.2  Durante il periodo di validità di una riserva di proprietà espressamente rivendicata per iscritto dal Fornitore, l'Acquirente deve mantenere i sistemi consegnati a proprie spese e assicurarli a beneficio del Fornitore contro furto, incendio, acqua e altri rischi. L'Acquirente adotterà tutte le misure necessarie per garantire che il diritto di proprietà del Fornitore non sia né compromesso né annullato.

8. Trasferimento di benefici e rischi

8.1  Salvo diverso accordo esplicito, i benefici e i rischi passano al cliente al più tardi al momento della spedizione della consegna franco fabbrica del fornitore.

8.2  Se la spedizione è ritardata su richiesta dell'acquirente o per altri motivi non imputabili al fornitore, il rischio passa all'acquirente al momento originariamente previsto per la spedizione franco fabbrica. Da questo momento in poi, la consegna sarà immagazzinata e assicurata a spese e rischio del cliente.

9. Accettazione, garanzia, responsabilità per difetti

9.1  Dopo il completamento del lavoro, il cliente deve ispezionare immediatamente il lavoro. I difetti devono essere denunciati entro 10 giorni dalla loro scoperta. Se i difetti non vengono denunciati entro il suddetto termine, i diritti di garanzia decadono.  Le consegne in più fasi sono accettate in più fasi.  Su richiesta scritta del cliente, in casi giustificati possono essere concordate accettazioni parziali, che fanno scattare periodi di garanzia separati per i componenti accettati in ciascun caso.

9.2  Le approvazioni e le accettazioni ufficiali sono responsabilità del cliente. In caso di mancata accettazione dell'opera da parte delle autorità competenti, il fornitore non è responsabile.

9.3  Su richiesta scritta del cliente, il fornitore si impegna a riparare o sostituire tutte le parti del sistema ordinato contenute nella fornitura, che diventano palesemente difettose o inutilizzabili fino alla scadenza del periodo di garanzia a causa di difetti materiali, progettazione difettosa o lavorazione difettosa, il più rapidamente possibile a sua discrezione. Salvo espressa rinuncia da parte dell'Acquirente, le parti difettose o quindi sostituite diventeranno di proprietà del Fornitore. Le spese di rettifica sostenute nel suo stabilimento sono a carico del fornitore. Se la rettifica non è possibile presso lo stabilimento del Fornitore, i costi associati alla rettifica saranno a carico dell'Acquirente nella misura in cui superano i costi che sarebbero stati sostenuti anche se la rettifica fosse stata effettuata presso lo stabilimento del Fornitore. Sono escluse parti soggette a usura come materiale di fissaggio (viti, dadi, rondelle, ecc.), molle a gas, maniglie, parti in plastica ed etichette.

9.4  In presenza di un difetto per il quale il fornitore è tenuto alla rettifica, il fornitore stesso deve rimediare al difetto entro un termine ragionevole. Una prestazione sostitutiva da parte del cliente (o di un terzo da lui incaricato) è possibile solo se il fornitore ha ripetutamente violato gli obblighi di rettifica nonostante un avvertimento e la fissazione di un termine ragionevole per quanto riguarda lo stesso componente.

9.5  Qualsiasi ulteriore garanzia e rivendicazione di responsabilità è espressamente esclusa nella misura consentita dalla legge.

9.6  Il periodo di garanzia è di 24 mesi per la merce consegnata; Per motori di azionamento, dispositivi o componenti elettrici, pneumatici e idraulici, il periodo di garanzia è di 12 mesi.

9.7  Il periodo di garanzia inizia con l'invio della consegna franco fabbrica o, se il fornitore è stato incaricato anche del montaggio della consegna, con la notifica del completamento del montaggio da parte del fornitore. Se la spedizione, l'accettazione o il montaggio sono ritardati per motivi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia termina entro e non oltre 30 mesi dalla notifica di disponibilità per la spedizione da parte del fornitore. Per le parti difettose sostituite o riparate, il periodo di garanzia è di 6 mesi dalla consegna dei pezzi di ricambio o dal completamento dei lavori di riparazione.

9.8  La richiesta di garanzia scade se:

  • il cliente o una terza parte apporta modifiche personali, atti vandalici o riparazioni al sistema o a parti di esso,
  • l'Acquirente non porti immediatamente a conoscenza del Fornitore un difetto da lui scoperto,
  • il cliente ordina costruzioni che non soddisfano gli standard o i requisiti di sicurezza per le persone,
  • l'Acquirente ordina costruzioni che il Fornitore sconsiglia, ma su cui l'Acquirente insiste,
  • il cliente non adotta immediatamente tutte le misure idonee a prevenire o mitigare i danni,
  • l'Acquirente non dà al Fornitore la possibilità di porre rimedio al difetto
  • il cliente segnala un difetto per i prodotti arrugginiti del fornitore, se i prodotti sono stati collocati vicino al mare o sono entrati in contatto con sostanze corrosive, come il sale stradale,
  • l'acquirente segnala un difetto in un sistema a pavimento nel cui elemento in cemento armato si accumula acqua, che è stato installato da parte dell'acquirente e che non è conforme alle specifiche,
  • il cliente segnala un difetto in un sistema gestito elettronicamente, il cui possibile malfunzionamento è dovuto a un'interruzione dell’energia elettrica o della connessione internet/radio,
  • il cliente segnala un difetto dovuto a una manutenzione inadeguata del sistema o a una mancanza di manutenzione professionale e annuale con pulizia,
  • il cliente segnala un difetto dovuto alla forte luce solare (sbiadimento) o alla rimozione non immediata dal materiale di imballaggio dei prodotti appena consegnati
10. Produzione e assemblaggio

10.1  Il fornitore costruisce il lavoro in conformità con gli standard e le linee guida valide e standard del settore.

10.2  I requisiti ufficiali, i requisiti statici e di fisica degli edifici devono essere noti o specificati dal cliente.

10.3  Se il fornitore si occupa anche del montaggio o della supervisione del montaggio, si applicano anche le condizioni generali di contratto del fornitore note al cliente.

10.4  I cantieri non devono necessariamente essere ispezionati dal fornitore.

10.5  Le spese supplementari causate da interruzioni del montaggio o ritardi nel montaggio che non sono responsabilità del fornitore verranno addebitate al cliente.

10.6  Il montaggio può essere effettuato da una società terza designata dal fornitore.

10.7  A meno che le parti non abbiano concordato diversamente, il cliente deve fornire tutti i servizi indirettamente correlati al montaggio (fornitura dell’energia elettrica, costi dell'elettricità, fornitura di casseri, rimozione delle macerie di costruzione, protezione dell'ambiente, ecc.) a proprie spese. Condizioni meteorologiche estreme o forza maggiore (secondo la clausola 11) autorizzano il fornitore a interrompere i lavori di montaggio. Le date di ultimazione in questo caso non possono più essere garantite.

 

11. Clausola di forza maggiore

11.1  Per forza maggiore si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce a una parte di adempiere a uno o più dei suoi obblighi ai sensi del Contratto se e nella misura in cui la parte interessata dall'impedimento dimostra che: (a) tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; e (b) non era ragionevolmente prevedibile al momento della stipula del Contratto; e c) gli effetti dell'impedimento non potevano ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata.

11.2  Salvo prova contraria, si presume che gli eventi successivi soddisfino i requisiti di cui al paragrafo. 11.1 della presente clausola:
(i) guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilità, attacchi, atti di nemici stranieri, mobilitazione militare su larga scala nel territorio in cui le parti fanno affari;
(ii) guerra civile, sommosse, ribellioni e rivoluzioni, sequestro militare o di altro tipo, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria nel territorio in cui le parti operano;
(iii) restrizioni valutarie e commerciali, embargo, sanzioni nel territorio in cui le parti operano;
(iv) atti ufficiali leciti o illeciti come espropriazione, confisca di opere, requisizione, nazionalizzazione;
(v) peste, epidemia, calamità naturale o evento naturale estremo nel territorio in cui le parti operano;
(vi) esplosione, incendio, distruzione di apparecchiature, guasti prolungati di mezzi di trasporto, telecomunicazioni, sistemi di informazione o energia;
(vii) Disordini sindacali generali come boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero lento, occupazione di fabbriche ed edifici.

11.3  La parte che si avvale con successo della presente clausola è liberata dall'obbligo di adempiere ai propri obblighi contrattuali e da qualsiasi obbligo di risarcimento danni o da qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del contratto dal momento in cui l'impedimento rende impossibile l'esecuzione; a condizione che ciò sia comunicato immediatamente. Se la notifica non è immediata, l'esenzione ha effetto dal momento in cui la notifica perviene all'altra parte. Se l'effetto del presunto impedimento o evento è temporaneo, le conseguenze di cui sopra si applicano solo fino a quando il presunto impedimento impedisce l'esecuzione del contratto da parte della parte interessata. Se la durata del presunto impedimento ha l'effetto di privare in modo significativo le parti contraenti di ciò che potevano legittimamente aspettarsi dal contratto, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un termine ragionevole. Salvo diverso accordo espresso, il contratto può essere risolto da entrambe le parti non appena la durata dell'impedimento supera i 120 giorni.

12. Modifiche alle CGC

12.1  Il fornitore si riserva il diritto di modificare le CGC in qualsiasi momento. Si applicano le CGC nella versione attualmente valida. La versione attualmente valida delle CG è disponibile sul sito web www.villiger.com.

13. Foro competente e legge applicabile

13.1  Il tribunale della sede legale del fornitore è competente per tutte le controversie derivanti dal contratto tra il fornitore e il cliente. In deroga a ciò, il fornitore ha anche il diritto di intraprendere azione legali presso la sede del fornitore.

13.2  Il rapporto giuridico è disciplinato dal diritto svizzero ad esclusione delle disposizioni della CISG.